Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una rilevante novità per il terzo trasportato, prevedendo anche per quest’ultimo l’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo su cui era trasportato.La ratio della norma è quella di garantire al terzo trasportato uno strumento di tutela maggiore al fine di ottenere il ristoro del danno esentandolo dall’onere di dimostrare o ripartire la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.Tale norma, apparentemente chiara e lineare, è stata tuttavia oggetto di numerose critiche ed interpreazioni, in particolare in ordine alla rilevanza dell’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nonché in relazione al litisconsorte necessario.La sentenza in esame ha posto dei punti fermi su tali questioni affermando, in ordine all’accertamento della responsabilità che è escluso dall’art. 141 C.d.A., affermando il principio in base al quale “…il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare le responsabilità dei rispettivi conducenti”.Il tenore della decisione lascia pure intendere come possa ritenersi pacifico che l’azione riguarda solo l’assicuratore e quindi non il litisconsorte necessario proprietario del veicolo. Appare corretto quindi evocare in giudizio solamente l’impresa assicuratrice.Alla luce di tale pronuncia si spera che le future azioni di risarcimento proposte dai terzi trasportati vengano rese più snelle evitando la proposizione di eccezioni meramente dilatorie troppo spesso proposte dai convenuti.
Sentenza 30 luglio 2015, n. 16181
http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/07/il-trasportato-non-deve-dimostrare-la-colpa